GREEN PASS E LAVORO
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Riassumendo quanto riportato nel Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127, che introduce lβobbligo di green pass per i lavoratori che operano nel settore privato, πͺππππππππππππππ π°ππππππ π΄ππππ πͺπππππ πππππ GRATUITAMENTE π π πππππππππππ π ππππ πππππππ πππππ ππ πππ ππππππππ π π π ππππππππ πππππ ππππ ππππππππ π πππβπππππππ.
ComβΓ¨ noto, dal 15 ottobre 2021 e fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, ai fini dellβaccesso nei luoghi di lavoro, Γ¨ obbligatorio il possesso e lβesibizione su richiesta della certificazione verde COVID-19 (green pass).
β’ Lβobbligo vale per tutte le persone che a diverso titolo svolgono attivitΓ lavorativa allβinterno dellβazienda, dipendenti ma anche volontari, consulenti, formatori, manutentori esterni, ecc. Tale prescrizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
β’ Il controllo del Green Pass (sia dei dipendenti che delle altre persone che accedono allβazienda) Γ¨ in capo ai Datori di Lavoro che potranno incaricare altre persone, mediante compilazione di opportuna delega (allegata).
β’ I controlli possono essere fatti anche a campione e ove possibile dovranno essere effettuati al momento dellβaccesso ai luoghi di lavoro.
β’ ModalitΓ operativa di effettuazione dei controlli (https://www.dgc.gov.it/web/app.html):
o La certificazione contiene un QR Code con le informazioni essenziali. Agli operatori autorizzati al controllo va mostrato soltanto il QR Code o nella versione digitale, direttamente da smartphone o tablet, o nella versione cartacea.
o La verifica dellβautenticitΓ del certificato Γ¨ effettuata dagli operatori autorizzati tramite lβapp VerificaC19, nel rispetto della privacy: la verifica non comporta in alcun caso la raccolta dei dati dellβintestatario in qualunque forma.Lβapp βVerificaC19β Γ¨ gratuita e puΓ² essere scaricata da Playstore (per sistemi Android, richiesta versione 8 o superiore) o da Appstore (per sistemi iOS, richiesta versione 12.1 o superiore).
Lβapplicazione, una volta installata, funziona anche in assenza di collegamento Internet.
Attenzione: nel caso in cui il telefono adibito alla lettura delle certificazioni fornisca continui esiti di invaliditΓ o malfunzionamenti, si suggerisce di disinstallare e reinstallare lβapplicazione.
o Se il certificato Γ¨ valido, il verificatore vedrΓ soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo mobile e i dati anagrafici: nome e cognome e data di nascita.
o In caso il lavoratore non disponesse di strumenti digitali, potrΓ recuperare il certificato sia in versione digitale sia cartacea con la Tessera Sanitaria e con lβaiuto di un intermediario: medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, farmacista.
β’ I lavoratori nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dellβaccesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della suddetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione nΓ© altro compenso o emolumento, comunque denominato.
β’ Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro puΓ² sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili una sola volta, e non oltre il predetto termine di cessazione dello stato di emergenza.
β’ In merito alle sanzioni:
o per i lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro in violazione dellβobbligo di certificazione verde COVID-19, Γ¨ prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 1.500 euro;
o per i datori di lavoro, in caso di mancata verifica del rispetto dellβobbligo di certificazione o di mancata adozione delle modalitΓ organizzative entro il 15 ottobre, Γ¨ prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro.
Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dellβaccertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.
Attualmente i test validi per avere la Certificazione verde Covid-19 sono i seguenti:
β’ test molecolare
β’ test antigenico rapido
β’ il test molecolare su campione salivare
Sono al momento esclusi autotest rapidi, test salivari rapidi e test sierologici.
Per informazioni e/o per richiedere la modulistica green pass contattare:
0585-1980393 // 328/7431361
mail: Questo indirizzo email Γ¨ protetto dagli spambots. Γ necessario abilitare JavaScript per vederlo.