DECRETO SOSTEGNI TER
IL DECRETO SOSTEGNI TER È LEGGE.
LA SINTESI DEI PROVVEDIMENTI
INTERVENTI A SOSTEGNO DEI SETTORI CHIUSI O DANNEGGIATI DALLA PANDEMIA
Misure di sostegno per le attività chiuse
Viene prevista una nuova tranche di contributi a fondo perduto, pari a 30 milioni di euro, per le attività chiuse fino al 31 gennaio 2022 per effetto delle restrizioni introdotte con il DL 221/21, ovvero sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Per tali imprese viene inoltre prevista una sospensione dei versamenti IVA e delle ritenute alla fonte.
Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio
Viene istituito presso il MISE un “Fondo per il rilancio delle attività economiche”, con una dotazione di 200 milioni per il 2022 finalizzato alla concessione di un contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente determinate attività di commercio al dettaglio, identificate tramite i Codici Ateco. Tra tali attività rientrano il commercio al dettaglio di: ferramenta, cosmetici, articoli di profumeria e di erboristeria, calzature e articoli in pelle, orologi e articoli di gioielleria, mobili per ufficio, materiale per ottica e fotografia.
Per accedervi le imprese devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni e aver subìto una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. Le risorse saranno ripartite secondo i seguenti criteri: 60% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 400 mila euro; 50% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione; 40% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 1 milione e fino a 2 milioni.
Ulteriori misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica
Sono stanziati 20 milioni di euro, per l’anno 2022, da destinare a interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.
Vengono, inoltre, stanziati 40 milioni di euro per contributi a fondo perduto per le seguenti attività: organizzatori di feste e cerimonie, ristoranti e attività di ristorazione mobile, fornitura di pasti preparati (catering per eventi), bar e altri esercizi simili senza cucina, gestione di piscine. Potranno accedere alle risorse le attività che presentano cumulativamente i seguenti requisiti: nell’anno 2021, hanno subìto una riduzione del fatturato non inferiore al 40% rispetto al fatturato del 2019; hanno registrato, nel periodo d’imposta 2021, un peggioramento del risultato economico d’esercizio in misura pari o superiore alla percentuale definita con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze numero 73 del 2021.
Infine, si estende il credito di imposta c.d. bonus moda per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 anche alle seguenti attività di commercio al dettaglio: prodotti tessili, articoli di abbigliamento, calzature e articoli in pelle. A tal fine vengono stanziati ulteriori 100 milioni di euro.
Fondo Unico Nazionale Turismo
Il Fondo Unico Nazionale Turismo è incrementato per l’anno 2022 di 100 milioni di euro. Inoltre, fino al 31 marzo 2022 viene confermato l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, fino a un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. Il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite di 40 milioni di euro per l’anno 2022 a valere sulle risorse del Fondo.
Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili
Il bonus affitto per gli operatori del settore turistico viene esteso anche ai canoni da gennaio a marzo 2022 a condizione di aver subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno 2019. Le risorse stanziate ammontano a 128,1 milioni di euro per il 2022.
Buoni per servizi termali
La scadenza dei c.d. buoni terme non fruiti alla data dell’8 gennaio 2021 viene prorogata al 31 marzo 2022.
Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale
I datori di lavoro dei settori: turismo, ristorazione, parchi divertimento e parchi tematici, stabilimenti termali, discoteche, sale da ballo, sale bingo e altre attività tra le quali quelle di trasporto terrestre di passeggeri (di cui all’Allegato I del decreto- legge) che sospendono o riducono l’attività lavorativa dal 1 gennaio al 31 marzo 2022, presentando domanda di trattamento di integrazione salariale, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale a carico dell’impresa.
Misure urgenti di sostegno per il settore della cultura
Ammontano a 111,5 milioni di euro nel 2022 gli interventi previsti per il settore della cultura. Per quanto di nostro interesse, il Governo prevede un incremento dei Fondi per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo pari a 50 milioni di euro per la parte corrente e 25 milioni per gli interventi in conto capitale.
INTERVENTI “CARO ENERGIA”
Con riferimento alle misure per il contenimento dei costi dell’energia elettrica il Governo interviene con 1,7 miliardi di euro, stanziati per sostenere in particolare il mondo delle piccole imprese. Gli interventi previsti hanno carattere temporaneo e costituiscono un primo passo verso la riforma strutturale della bolletta elettrica auspicata da Confartigianato al fine di eliminare gli squilibri che oggi penalizzano i piccoli imprenditori.
Tra le disposizioni si segnalano:
Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW
La disposizione prevede l’annullamento per le utenze in “bassa tensione altri usi” (ovvero le piccole imprese) con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW delle aliquote degli oneri generali di sistema per il primo trimestre 2022 (oltre che per le imprese medie e grandi connesse in media e alta/altissima tensione). La misura si aggiunge a quella già prevista dal DL “Sostegni-bis” che aveva già annullato le aliquote degli oneri per le piccole imprese con potenza inferiore a 16,5 kW per il primo trimestre dell’anno in corso. Conseguentemente per tale trimestre gli oneri per tutte le utenze in bassa tensione sono pari a zero.
Le risorse per il finanziamento della misura, pari a 1,2 mld di euro per il 2022, sono coperte dai proventi delle aste delle quote di emissione di CO2.
Riduzione bollette per gli energivori
La norma è vòlta a garantire alle imprese c.d. “energivore” una parziale compensazione degli extra costi per l’eccezionale innalzamento dei costi dell’energia. In favore di tali imprese, i cui costi della materia prima energia abbiano subìto un aumento del 30% (calcolato sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021) viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
Le risorse per il finanziamento della misura, pari a 540 mln di euro per il 2022, sono coperte dai proventi delle aste delle quote di emissione di CO2.
Interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili
La norma vincola gli operatori che producono energia da fonti rinnovabili, senza sopportare gli effetti dell’eccezionale aumento del prezzo dell’energia, a versare una differenza calcolata tenendo conto dei prezzi ante-crisi.
Il decreto, a tal fine, pone un tetto al prezzo di cessione dell’elettricità prodotta da impianti rinnovabili incentivati con meccanismi non agganciati all’andamento del mercato (esclusi quindi gli impianti DM Mise 2019, CV e tariffe omnicomprensive) o non incentivati (escluse le bioenergie). In particolare, si prevede l’applicazione a partire dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 di un meccanismo di compensazione a due vie sull’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché sull’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione tariffaria per differenza.
ALTRE MISURE URGENTI DI INTERESSE PER LE IMPRESE
Proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale e della sospensione dei mutui nei comuni del cratere Centro Italia
Viene prorogata al 31 dicembre 2022 la sospensione del pagamento delle rate di mutuo e dei finanziamenti di qualsiasi genere per gli immobili inagibili o distrutti, relativi ad attività economiche e produttive nei territori del Centro Italia colpiti dai terremoti del 2016 e del 2017.
Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di trasporto media e lunga percorrenza
In materia di trasporto, vengono stanziate risorse aggiuntive per il rifinanziamento di alcuni Fondi già istituiti dalla normativa emergenziale o appositamente istituiti dal decreto in esame.
Nel dettaglio, vengono destinate le seguenti risorse:
- 80 milioni per il 2022 per l’incremento del Fondo per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti (Fondo previsto dall’art. 1, co. 816, della legge di Bilancio 2021 – L. n. 178/20);
- 15 milioni per l’anno 2022 per l’istituzione di un nuovo Fondo per i servizi di trasporto di linea “commerciali”, destinato a compensare i danni subìti dalle imprese, nel limite delle risorse disponibili e per un importo massimo non superiore all’11% dei ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2022;
- 5 milioni per il 2022 per l’incremento del Fondo (previsto dal DL 104/20, art. 85, co. 1) destinato al ristoro delle rate di finanziamento e dei canoni di leasing per l’acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3 (M2: veicoli aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t; M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t).
Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche
Il Decreto contiene all’art. 28 una “stretta” sulla possibilità di cessione dei crediti fiscali. In particolare:
- nel caso in cui il fornitore abbia concesso lo sconto in fattura, il medesimo può cedere una sola volta il credito a terzi, comprese le banche, dopodiché il credito diventa incedibile;
- in caso di cessione, il primo cessionario non può cedere ulteriormente il credito.
Inoltre, viene fissata la data del 7 febbraio 2022 quale termine entro cui possono essere “smaltiti” i crediti pregressi. Alla luce di tale disposizione i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 hanno già costituito oggetto di opzione, possono essere ulteriormente ceduti una sola volta e pertanto gli imprenditori che hanno già comprato il credito (anziché concedere lo sconto in fattura), possono cederli un’altra volta.
Le continue modifiche della disciplina dei crediti fiscali che si sono susseguite negli ultimi mesi hanno determinato incertezza sul mercato con l’effetto di bloccare le operazioni, anche quelle che non presentano profili patologici.
Inoltre, limitare a una sola cessione il trasferimento dei crediti determina un rallentamento delle operazioni di acquisto da parte degli operatori finanziari che sono prossimi al raggiungimento della loro capacità di “assorbimento” in compensazione dei crediti stessi, con inevitabili incrementi di oneri finanziari in quanto si contrae il numero degli operatori che possono operare acquisizioni.
Ancora una volta, invece di colpire in maniera chirurgica i disonesti si è preferita la strada di introdurre misure restrittive che, però, danneggiano, senza ragione, i tanti operatori onesti.
La Confederazione, che si è attivata fin dai primi esiti del Consiglio dei Ministri che ha approvato il D.L. per richiedere interventi correttivi del testo, interverrà, in coordinamento con le altre rappresentanze d’impresa, in sede di dibattito parlamentare per richiedere lo stralcio della norma e, in subordine, per sostenerne la modifica al fine di rendere possibile almeno due cessioni e, in ogni caso, cessioni plurime nei confronti di soggetti istituzionali (banche, assicurazioni e soggetti iscritti all’albo degli intermediari finanziari).