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Decreto Milleproroghe

𝐈𝐋 𝐃𝐄𝐂𝐑𝐄𝐓𝐎 "𝐌𝐈𝐋𝐋𝐄𝐏𝐑𝐎𝐑𝐎𝐆𝐇𝐄" 𝐄̀' 𝐋𝐄𝐆𝐆𝐄

𝗟𝗮 𝘀𝗶𝗻𝘁𝗲𝘀𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹𝗶 𝗻𝗼𝘃𝗶𝘁𝗮̀ 𝗳𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹𝗶

Con l'entrata in vigore della Legge 15 del 25/2/2022 il DL #Milleproroghe è stato ufficialmente convertito.

Gli uffici di #Confartigianato hanno predisposto una scheda di sintesi con le principali novità di carattere fiscale contenute nel provvedimento.

Rateazioni: nuovi termini per i decaduti

Articolo 2-ter

Vengono riaperti i termini per presentare la richiesta di rateazione a favore dei contribuenti con piani di dilazione per i quali, prima dell’8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i contribuenti della zona rossa), sia intervenuta la decadenza dal beneficio. La richiesta può essere presentata dal 1 gennaio 2022 fino al 30 aprile 2022. Si sottolinea che per le rateizzazioni presentate e concesse successivamente al 1° gennaio 2022, il beneficio si perderà in caso di mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive.

 

Assemblee a distanza e novità in materia antiriciclaggio

Articolo 3, comma 1

Viene confermato quanto già previsto dal Decreto Milleproroghe in merito alla possibilità di tenere le assemblee delle società di capitali anche con modalità esclusivamente “a distanza” fino al 31 luglio 2022. Nell’ambito della disciplina antiriciclaggio vengono introdotte nuove modalità di assolvimento dell’obbligo di adeguata verifica della clientela anche senza la presenza fisica del cliente (modalità di identificazione, che, però, possono essere utilizzate solo con riferimento a rapporti relativi a servizi di disposizione di ordini di pagamento e a servizi di informazione sui conti).

Ben più importanti sono invece le novità che prevedono il rafforzamento della tutela del segnalante di operazioni sospette (sempre nell’ambito della disciplina antiriciclaggio): tra l’altro, viene previsto che i dati identificativi dei segnalanti non possono essere inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento, né possono essere in altro modo rivelati, salvo che ciò risulti indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede.

Riduzione del capitale per perdite

Articolo 3, comma 1-ter

Con il comma 1-ter, invece, si interviene sull’art. 6, D.L. n. 23/2020, come modificato dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. 266, legge di bilancio n. 178/2020), estendendo alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 la disciplina di sterilizzazione prevista dal D.L. n. 23/2020.

La nuova norma prevede che anche per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 non trovano applicazione, fino alla chiusura del quinto esercizio successivo, gli articoli 2446, commi 2 e 3 (per le Spa) e 2482-bis, commi 4, 5, 6 (per le Srl) del Codice civile, riguardanti gli obblighi di riduzione del capitale in presenza di perdite superiori a un terzo; gli articoli 2447 (per le Spa) e 2482-ter (per le Srl) del Codice civile, riguardanti l’obbligo di ricapitalizzazione quando le perdite riducono il capitale sociale al di sotto dei limiti legali e le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita di capitale sociale, di cui rispettivamente all’articolo 2484, primo comma, numero 4), e all’articolo 2545-duodecies del Codice civile. Ne consegue che, il termine entro il quale le perdite devono essere ripianate o devono, comunque, essere adottati i provvedimenti richiesti (quali la riduzione del capitale sociale, la sua ricostituzione o la trasformazione societaria) è rinviato fino al momento in cui si terrà l’assemblea chiamata alla approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo. In concreto, dunque, sarà l’assemblea che approverà il bilancio dell’esercizio 2026 a dover prendere i provvedimenti necessari. Ai sensi dell’art. 6, c. 4, D.L. 23/2020, le perdite dovranno essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

Sanzioni per obblighi relativi alle certificazioni dei sostituti d’imposta

Articolo 3, comma 5-bis

Nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche per i periodi d’imposta dal 2015 al 2017, non si fa luogo all’applicazione dell’ordinaria sanzione (pari a 100), se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine vigente (16 marzo dell’anno successivo alla corresponsione delle somme e dei valori).

Termini agevolazione prima casa

Articolo 3, comma 5-septies

Viene prorogata al 31 marzo 2022 (prima prevista fino al 31 dicembre 2021) la sospensione dei termini che condizionano l’applicazione di alcune agevolazioni fiscali relative all’acquisto o al riacquisto della prima casa.

Sospensione degli ammortamenti

Articolo 3, comma 5-quinquiesdecies

Viene riconosciuta la facoltà di sospendere l’ammortamento delle immobilizzazioni anche all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020 (questa possibilità, quindi, viene ora riconosciuta a tutti, e non soltanto a coloro che nell’esercizio precedente non hanno effettuato il 100 per cento annuo dell’ammortamento).

Limitazioni all’uso del contante

Articolo 3, comma 6-septies

Il limite per la circolazione del contante torna ad essere quello di 2.000 euro (con possibilità, quindi, di trasferimenti in contanti fino a 1.999,99 euro) fino al 31 dicembre 2022, per ridursi nuovamente a 1.000 euro a decorrere dal 1 gennaio 2023.

Credito d’imposta beni strumentali: proroga dei termini per l’effettuazione degli investimenti

Articolo 3-quater

Trova applicazione la favorevole disciplina prevista per il credito d’imposta beni strumentali nell’anno 2021 anche per gli investimenti effettuati entro il 30 dicembre 2022 (e non solo fino al 30 giugno 2022), sempre a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Visto e asseverazione per gli interventi edilizi “minori”: decorrenza esonero

Articolo 3-sexies

Viene precisato che per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 per interventi edilizi agevolabili (bonus edilizi diversi dal superbonus, ad eccezione del bonus facciate) in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, non ricorre l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese per l’esercizio dell’opzione sconto in fattura o per la cessione del credito.

Proroga versamento dell’Irap “sospesa”

Articolo 20-bis

Viene nuovamente posticipato al 30 giugno 2022 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’Irap non versata e sospesa ai sensi dell’articolo 24 D.L. 34/2020, in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19.

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