Nuova ordinanza della Regione Toscana relativa ai test necessari per stabilire la positività al #Covid19
In caso di positività del tampone antigenico rapido non si dovrà ricorrere alla successiva verifica col tampone molecolare: questo ridurrà drasticamente il numero di test richiesti, oltre a semplificare alcuni passaggi burocratici.
Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha firmato oggi un'ordinanza che precisa le nuove modalità di diagnosi dei casi positivi e dei contatti stretti, le metodiche di tracciamento ed i criteri di fine
#isolamento e fine
#quarantena.
Il test
#antigenico rapido avrà validità anche per stabilire i criteri di fine isolamento e di fine quarantena, rispettando i giorni previsti dalle disposizioni nazionali: 7 giorni di quarantena per chi ha completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni e 10 giorni di quarantena per i soggetti non vaccinati o per chi ha completato il ciclo vaccinale da meno di due settimane.
Test antigenici rapidi saranno sufficienti anche per poter concludere l’isolamento dei positivi dopo la guarigione. t antigenici rapidi.
Chi risultano
#negativo al test antigenico rapido, ma sente la necessità di una verifica ulteriore, dovrà rivolgersi al proprio medico curante, che prenderà le misure più opportune di intervento.
Chi ha ricevuto contributi pubblici o aiuti di Stato deve pubblicarli sul proprio sito internet entro il 31/12/2021
Non hai un sito tuo? L'Associazione mette a disposizione delle imprese associate un'apposita sezione della propria pagina web per adempiere all'obbligo di legge
Confartigianato Imprese Massa Carrara, con riferimento alle precedenti comunicazioni, ricorda che ai sensi della L. 124/201 e del D.L. 34/2019 (cd “Decreto Crescita”) tutti gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria erogati dalle Pubbliche Amministrazioni, devono essere pubblicati dalle imprese sui propri siti internet (liberamente accessibili al pubblico) oppure sui portali elettronici delle associazioni di categoria di appartenenza (qualora non si possieda un proprio sito web) entro il 30 giugno di ogni anno. Per quest’anno la scadenza è differita al 31 Dicembre 2021.
L'adempimento informativo riguarda tutti i soggetti iscritti al Registro delle Imprese, sono invece esclusi dall’onere informativo i liberi professionisti.
ESCLUSIONI
L’obbligo di pubblicazione non trova applicazione nei casi in cui l’importo monetario delle sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti (in denaro o in natura),sia
Percepito da liberi professionisti;
Percepito da società di capitali che redigono il bilancio in forma estesa ed assolvono all'obbligo di pubblicità indicando i contributi nella nota integrativa;
inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato (anno 2020);
rivolto alla generalità delle imprese, come nel caso delle agevolazioni fiscali, in quanto vantaggi non indirizzati ad una specifica realtà imprenditoriale.
ESEMPI DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI CHE RIENTRANO NELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
1. sovvenzioni/contributi in conto capitale
2. sovvenzioni/contributi in conto esercizio e/o in conto interessi
3. garanzie statali su finanziamenti ricevuti da istituti di credito oppure su sospensioni quota capitale finanziamenti/contratti di leasing
4. contributi a fondo perduto erogati per l’emergenza Covid-19
5. utilizzo in F24 del credito di imposta accise sul gasolio per autotrazione
6. utilizzo in F24 del credito di imposta sulla pubblicità
7. contributi GSE
8. contributi de minimis su finanziamento artigiancredito
9. contributi INPS (ricevuti a marzo ed aprile) solo per ditte individuali.
10. contributi derivanti da bando comunali
11. contributi Camera di Commercio
12. erogazione fondi ai Ristoratori per recupero dei costi associati all'acquisto di prodotti Agroalimentari
13. contributo Irap bando di concessione di crediti di imposta comunità montane.
Si precisa che gli aiuti sopraelencati vanno comunicati seguendo il criterio di cassa, cioè solo se effettivamente percepiti nell’esercizio 2020.
SANZIONI
Si ricorda infine che la norma prevede a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:
sanzione amministrativa pecuniaria pari alI’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro;
la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione.
Solamente qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro 90 gg. dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.
IL SERVIZIO DI CONFARTIGIANATO IMPRESE MASSA CARRARA
Al fine di consentire anche a coloro che non dispongono di un proprio sito di ottemperare agli obblighi sopracitati, Confartigianato Imprese Massa Carrara mette gratuitamente a disposizione degli associati una sezione della pagina web dell’associazione.
Per informazioni e la richiesta del servizio si prega di contattare:
tel. 0585-1980393
mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
𝙂𝙍𝙀𝙀𝙉 𝙋𝘼𝙎𝙎 𝙚 𝙇𝘼𝙑𝙊𝙍𝙊 – 𝙄𝙨𝙩𝙧𝙪𝙯𝙞𝙤𝙣𝙞 𝙤𝙥𝙚𝙧𝙖𝙩𝙞𝙫𝙚, 𝙢𝙤𝙙𝙚𝙡𝙡𝙤 𝙙𝙞 𝙙𝙚𝙡𝙚𝙜𝙖 𝙥𝙚𝙧 𝙜𝙡𝙞 𝙞𝙣𝙘𝙖𝙧𝙞𝙘𝙖𝙩𝙞 𝙖𝙡 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙤𝙡𝙡𝙤 𝙚 𝙧𝙚𝙜𝙞𝙨𝙩𝙧𝙤 𝙜𝙞𝙤𝙧𝙣𝙖𝙡𝙞𝙚𝙧𝙤. 𝙍𝙞𝙘𝙝𝙞𝙚𝙙𝙞 𝙖𝙞 𝙣𝙤𝙨𝙩𝙧𝙞 𝙪𝙛𝙛𝙞𝙘𝙞 𝙡𝙖 𝙙𝙤𝙘𝙪𝙢𝙚𝙣𝙩𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙪𝙩𝙞𝙡𝙚
Riassumendo quanto riportato nel Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127, che introduce l’obbligo di green pass per i lavoratori che operano nel settore privato, 𝑪𝒐𝒏𝒇𝒂𝒓𝒕𝒊𝒈𝒊𝒂𝒏𝒂𝒕𝒐 𝑰𝒎𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆 𝑴𝒂𝒔𝒔𝒂 𝑪𝒂𝒓𝒓𝒓𝒂 𝒎𝒆𝒕𝒕𝒆 GRATUITAMENTE 𝒂 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒔𝒊𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒅𝒆𝒈𝒍𝒊 𝒊𝒎𝒑𝒓𝒆𝒏𝒅𝒊𝒕𝒐𝒓𝒊 𝒍𝒂 𝒎𝒐𝒅𝒖𝒍𝒊𝒔𝒕𝒊𝒄𝒂 𝒆 𝒊 𝒅𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕𝒊 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊 𝒂𝒍𝒍𝒂 𝒈𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒅𝒆𝒍𝒍’𝒐𝒃𝒃𝒍𝒊𝒈𝒐.
Com’è noto, dal 15 ottobre 2021 e fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro, è obbligatorio il possesso e l’esibizione su richiesta della certificazione verde COVID-19 (green pass).
• L’obbligo vale per tutte le persone che a diverso titolo svolgono attività lavorativa all’interno dell’azienda, dipendenti ma anche volontari, consulenti, formatori, manutentori esterni, ecc. Tale prescrizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
• Il controllo del Green Pass (sia dei dipendenti che delle altre persone che accedono all’azienda) è in capo ai Datori di Lavoro che potranno incaricare altre persone, mediante compilazione di opportuna delega (allegata).
• I controlli possono essere fatti anche a campione e ove possibile dovranno essere effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.
• Modalità operativa di effettuazione dei controlli (https://www.dgc.gov.it/web/app.html):
o La certificazione contiene un QR Code con le informazioni essenziali. Agli operatori autorizzati al controllo va mostrato soltanto il QR Code o nella versione digitale, direttamente da smartphone o tablet, o nella versione cartacea.
o La verifica dell’autenticità del certificato è effettuata dagli operatori autorizzati tramite l’app VerificaC19, nel rispetto della privacy: la verifica non comporta in alcun caso la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma.L’app “VerificaC19” è gratuita e può essere scaricata da Playstore (per sistemi Android, richiesta versione 8 o superiore) o da Appstore (per sistemi iOS, richiesta versione 12.1 o superiore).
L’applicazione, una volta installata, funziona anche in assenza di collegamento Internet.
Attenzione: nel caso in cui il telefono adibito alla lettura delle certificazioni fornisca continui esiti di invalidità o malfunzionamenti, si suggerisce di disinstallare e reinstallare l’applicazione.
o Se il certificato è valido, il verificatore vedrà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo mobile e i dati anagrafici: nome e cognome e data di nascita.
o In caso il lavoratore non disponesse di strumenti digitali, potrà recuperare il certificato sia in versione digitale sia cartacea con la Tessera Sanitaria e con l’aiuto di un intermediario: medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, farmacista.
• I lavoratori nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della suddetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
• Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili una sola volta, e non oltre il predetto termine di cessazione dello stato di emergenza.
• In merito alle sanzioni:
o per i lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di certificazione verde COVID-19, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 1.500 euro;
o per i datori di lavoro, in caso di mancata verifica del rispetto dell’obbligo di certificazione o di mancata adozione delle modalità organizzative entro il 15 ottobre, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro.
Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.
Attualmente i test validi per avere la Certificazione verde Covid-19 sono i seguenti:
• test molecolare
• test antigenico rapido
• il test molecolare su campione salivare
Sono al momento esclusi autotest rapidi, test salivari rapidi e test sierologici.
Per informazioni e/o per richiedere la modulistica green pass contattare:
0585-1980393 // 328/7431361
mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.